Lo Statuto
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE e SEDE
E’ costituito un Consorzio denominato “Consorzio Chianti Colli Senesi” con sede legale in Siena, presso la Camera di Commercio. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, potrà essere istituita altrove una Sede Amministrativa.
ARTICOLO 2 – DURATA
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta), e sarà prorogabile con delibera dell’Assemblea.
ARTICOLO 3 – SCOPI
Il Consorzio ha come scopo la tutela e la valorizzazione dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Le attività essenziali per il diretto raggiungimento dello scopo sono:
Intervento in forma propositiva e consultiva presso gli organismi competenti, in relazione alla normativa vigente o da emanare, ed in relazione dell’applicazione della stessa;
Tutela, in qualsiasi sede, dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi, sia sotto il profilo della normativa vigente, sia sotto quello dell’immagine del prodotto da essi contraddistinto;
Assistenza tecnica ed informativa agli associati per il mantenimento ed il miglioramento degli standards qualitativi di ogni fase produttiva dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto Chianti Colli Senesi; Controllo delle caratteristiche del prodotto, delle modalità di commercializzazione, del rispetto dei disciplinari, del regolamento di applicazione e dei regolamenti interni del Consorzio.
In diretta attuazione degli scopi istituzionali, il Consorzio potrà inoltre :
Promuovere ed attuare, direttamente ed in collaborazione con altri organismi, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi, nonché iniziative volte allo studio, documentazione e ricerca in campo agricolo e complementare;
Costituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici o privati;
Svolgere attività di valorizzazione dei Vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi, delle loro caratteristiche e del loro territorio;
Partecipare a mostre, convegni, manifestazioni in campo vitivinicolo o complementare;
Studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo ai vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione degli stessi;
Partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari;
Attuare, nell’ambito delle finalità statutarie, iniziative anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, ricevendo da essi eventuali contributi;
Prestare servizi ai propri associati, in conformità alle finalità statutarie, anche dietro pagamento di rimborsi spese non eccedenti i costi direttamente imputabili ai servizi resi;
Compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento agli scopi consortili.
ARTICOLO 4 – AMMISSIONE
Possono aderire al Consorzio Viticoltori singoli od associati aventi in conduzione diretta o in compartecipazione vigneti iscritti all’Albo Chianti Colli Senesi (D.M. 05.08.96 e successive modifiche) e/o all’Albo Vinsanto del Chianti Colli Senesi (D.M. 28.08.97), nonché imbottigliatori autorizzati di detti vini i cui stabilimenti d’imbottigliamento siano dotati di idonea attrezzatura e ubicati nella zona di produzione o comunque in Provincia di Siena. Le Aziende imbottigliatrici che al 1 Gennaio 2000 già confezionavano Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi, anche al di fuori della suddetta zona, ma all’interno della zona Chianti, da almeno due anni, potranno essere ammesse a far parte del Consorzio.
Per essere ammessi al Consorzio, gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando, oltre ai dati idonei ad identificare l’Azienda ed il suo rappresentante nei riguardi del Consorzio, i seguenti elementi:
L’accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo Statuto sociale;
Per le aziende agricole, il tipo di conduzione, la descrizione dei terreni vitati oggetto della stessa, nonché gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Vigneti del Chianti Colli Senesi e/o all’Albo del Vinsanto del Chianti Colli Senesi;
L’impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni, decorrenti da quello di iscrizione.
L’ammissione è deliberata da Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione.
ARTICOLO 5 – SOCI SOSTENITORI
Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici che, condividendo degli scopi, abbiano accettato l’invito, espresso dall’Assemblea del Consorzio, di farne parte.
L’adesione si intende a tempo indeterminato, essi hanno il diritto di partecipare all’Assemblea con le modalità indicate dall’articolo 15 del presente statuto, dal regolamento interno.
Ai soci sostenitori non si applicano gli articoli 27 e 28 dello Statuto.
ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause :
dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l’iscrizione;
cessazione dell’attività, o comunque, delle condizioni per l’ammissione al Consorzio;
esclusione. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea per giusta causa e, in particolare, ogni qualvolta i socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie, ovvero dannosi per l’immagine dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi.
ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA
In deroga all’articolo 2610 del Codice Civile, in caso di trasferimento dell’Azienda o della gestione aziendale, per atto tra vivi o per causa di morte, l’avente causa o l’erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all’esito favorevole della verifica stessa e dall’assunzione di tutti gli impegni contratti con il Consorzio dal socio uscente o deceduto.
A tal fine, l’avente causa e/o l’erede dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell’Azienda. L’accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.
ARTICOLO 8 – QUOTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale quota è commisurata alle superfici dei terreni iscritti all’Albo dei vigneti del Chianti Colli Senesi e del Vinsanto del Chianti Colli Senesi commercializzati nell’anno precedente. Sono comunque previste quote minime, come da regolamento.
ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI ANNUALI
La quota associativa annuale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della quantità delle uve destinate alla produzione di Chianti Colli Senesi e di Vinsanto del Chianti Colli Senesi denunziate ai sensi di legge nell’esercizio precedente, anche per quanto riguarda le quote del primo anno che verranno imputate al momento dell’iscrizione. Per i viticoltori singoli e associati o vinificatori in base al quantitativo di Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi commercializzato nell’anno precedente. Saranno comunque fissate quote minime. La quota associativa annuale on è frazionabile per periodi inferiori all’esercizio.
L’uso della denominazione Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi per i prodotti confezionati potrà essere soggetto ad un diritto calcolato proporzionalmente alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato. Sarà comunque stabilita una quota minima. In ogni caso il diritto dovrà essere determinato secondo i criteri di cui al successivo punto c.
Il Consiglio potrà chiedere ai Soci rimborsi spese per specifici servizi ad essi prestati in conformità alle finalità statutarie, in misura non eccedente ai costi di diretta imputazione sostenuti dal Consorzio per la fornitura del servizio stesso.
ARTICOLO 10 – ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI
I Soci del Consorzio potranno far parte di altri enti, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto. Il socio è obbligato, sia per la produzione che per la commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso, comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio e l’immagine dei vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi e del Consorzio stesso.
ARTICOLO 11 – NORMATIVA PER L’USO DELLE DENOMINAZIONI
L’uso delle denominazioni per i vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi da parte delle Aziende associate è subordinato a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal disciplinare di produzione. Al fine di assicurare ai vini Chianti Colli Senesi e Vinsanto del Chianti Colli Senesi la posizione del prestigio sul mercato corrispondente alla valorizzazione perseguita con gli scopi sociali, il Consiglio potrà indicare un prezzo minimo per la vendita all’ingrosso da parte delle Aziende imbottigliatrici associate e per la vendita al dettaglio..
ARTICOLO 12 – MARCHIO DEL CONSORZIO
Il marchio utilizzato dal Consorzio è depositato a norma di legge. Esso potrà essere completato da elementi atti ad individuarne l’uso e particolari condizioni produttive o caratteristiche del prodotto. Tali indicazioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio potrà depositare e/o utilizzare anche altri marchi o stabilire diverse o ulteriori destinazioni degli stessi quando ciò sia utile al raggiungimento dei fini Sociali.
Le condizioni e le caratteristiche dei vini Chianti Colli Senesi e Vin Santo del Chianti Colli Senesi soggetti a tutela del marchio consortile sono fissate a norma di regolamento di applicazione. E’ vietato ai Socio di fare del marchio usato dal Consorzio o comunque di denominazioni, modelli, brevetti, o segni contraddistintivi del Consorzio, uso diverso da quello che è stabilito e regolato dal presente Statuto e regolamento di applicazione e di valersi, senza esplicita autorizzazione del Presidente, del nome del Consorzio su qualunque stampato o materiale di propaganda, o fare qualsiasi riproduzione dei marchi o segni distintivi del Consorzio o in uso allo stesso.
Il regolamento di applicazione stabilirà le norme per l’approvazione. Volte in particolare ad impedire qualsiasi riferimento ai vini e prodotti diversi dai prodotti tutelati dal Consorzio. Il Consiglio potrà consentire l’uso di marchi di altri Consorzi quando ciò non risulti in contrasto con gli scopi sociali.
ARTICOLO 13 – USO DEL MARCHIO
Il marchio utilizzato dal Consorzio, fatte salve le condizioni stabilite dall’art. 19, lett. D) della legge 164/92 e relativo Regolamento D.M. 256/97, può essere applicato solo ai recipienti consentiti, contenenti Chianti Colli Senesi e Vin Santo del Chianti Colli Senesi a cui sono state riconosciute le caratteristiche previste dai disciplinari di produzione, prodotti e commercializzati dai Consorziati, soltanto nelle loro cantine e stabilimenti nelle zone di produzione, salvo le deroghe che potranno essere concesse ai sensi statutari del Consiglio di Amministrazione.
L’uso del marchio è subordinato agli adempimenti previsti dal presente Statuto. La cessione del marchio utilizzato dal Consorzio è assolutamente vietata anche tra i Soci.
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Dal momento dell’ammissione al Consorzio i Consorziati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio, atti ad assicurare il rispetto delle condizioni produttive, di lavorazione, confezionamento e distribuzione, nonché di trasferimento del prodotto fra Soci.
I Consorziati sono inoltre obbligati a consentire l’accesso in ogni locale e stabilimento, e loro proprietà agricole, oggetto dell’iscrizione, al personale incaricato dal Consorzio, per tutti i controlli previsti dal presente Statuto, o necessari all’attuazione degli scopi sociali, fornendo ogni informazione utile ed autorizzando altresì la consultazione, registri o documenti relativi all’azienda, e pertinenti alla fase produttiva o commerciale del prodotto tutelato.
ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA
Tutti i Soci sono rappresentati, ad ogni effetto statutario e legale, dell’Assemblea regolarmente costituita. Ciascun Socio, purché in regola con il pagamento dei contributi Sociali, ha diritto di partecipare all’Assemblea. Ciascun Socio ha diritto di Voto nelle modalità stabilite dal regolamento interno, così come previsto dall’art. 2 p del D.M. n. 256/97. Tutti i Soci hanno comunque al minimo di un voto. Tutti i Consorziati sono rappresentati ad ogni effetto dell’Assemblea regolarmente costituita, le cui deliberazioni, validamente assunte, vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria
L’Assemblea Ordinaria ha, tra l’altro, i seguenti compiti:
A) determinare l’indirizzo generale delle attività del Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili;
B) approvare il Regolamento interno;
C) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
D) eleggere i membri del Collegio Sindacale;
E) approvare il bilancio consuntivo annuale dell’anno precedente entro il mese di maggio;
F) approvare il bilancio preventivo annuale dell’anno successivo entro il mese di novembre;
G) approvare eventuali quote straordinarie e le modalità di ripartizione tra i soci;
H) deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori;
I) deliberare su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo Statuto;
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
L) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
M) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
N) sulla messa in liquidazione del Consorzio, relativa nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno, la prima entro il mese di maggio, la seconda entro il mese di novembre, oppure:
O) ogni qual volta lo reputi necessario il Consiglio di Amministrazione;
P) quando ne faccia richiesta, indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno il 20% dei voti dei Consorziati; in tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fatta, su delibera del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
Q) ogni qual volta venga fatto ricorso scritto e motivato ad una delibera del Consiglio di Amministrazione da almeno di un terzo dei voti dei consorziati; il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Consiglio; la convocazione dell’assemblea dovrà essere fatta, su delibera del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviato ai soci a mezzo lettera e dovrà contenere le indicazioni del luogo, del giorno, dell’ora della prima e seconda convocazione, da stabilirsi almeno un’ora più tardi della prima, e dell’elenco degli argomenti da trattare. Dal giorno dell’invio dell’avviso a quello dell’adunanza devono intercorrere almeno 8 giorni.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci, il quale è assistito da un segretario che verifica l’idoneità a partecipare di ciascun consorziato o suo delegato e redige il verbale dell’adunanza. Il Presidente ed il Segretario firmano il verbale di Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare da un’altro consorziato, purché gli fornisca delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun consorziato. Ogni consorziato può delegare in sua vece, espressamente per iscritto, un proprio familiare entro il 4° grado nel caso di impresa singola, uno dei soci nel caso di società di persone, un componente il Consiglio di Amministrazione nel caso di società cooperative e di capitali, un proprio dipendente. Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre la presenza, anche a mezzo di delegati, della metà più uno dei voti dei consorziati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti dei consorziati presenti. Per la validità dell’Assemblea straordinaria occorre la presenza, anche a mezzo di delegati, e i due terzi dei voti dei consorziati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con le modalità previste dal regolamento interno. Anche per le modifiche statutarie, lo scioglimento o la proroga e la messa in liquidazione del Consorzio, le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta(metà più uno dei voti dei presenti).
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove fino ad un massimo di venti membri, nominati dall’Assemblea. I Consiglieri che all’atto della nomina non siano presenti in Assemblea, devono inviare a pena decadenza, la loro accettazione al Presidente del Consorzio entro quindici giorni dall’avvenuta notizia della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
ARTICOLO 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente Statuto all’Assemblea ed al Presidente.
Il Consiglio potrà delegare ad uno o più Consiglieri su argomenti specifici, le proprie funzioni, o su proposta del presidente – di spettanza di quest’ultimo – nei limiti delle deleghe conferite. Al Consigliere delegato potranno essere attribuite anche la firma e la rappresentanza legale del Consorzio su specifici argomenti, salvo la facoltà di stare in giudizio. In particolare, è demandato al Consiglio:
a) l’esame delle proposte da sottoporre all’Assemblea e la sua convocazione;
b) la redazione del bilancio consuntivo del Consorzio, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
c) la redazione del bilancio di previsione;
d) l’adozione delle deliberazioni di applicazione del presente Statuto. Dette norme regolamentari sono immediatamente esecutive, salvo ratifica della prima Assemblea dei Soci;
e) la determinazione del trattamento economico del personale dipendente, nonché l’assunzione ed il licenziamento del personale stesso;
f) le deliberazioni in merito alle sanzioni da applicare ai Soci in conseguenza delle infrazioni commesse;
g) le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione al Consorzio, in conformità al presente Statuto
h) la nomina del comitato Tecnico;
i) l’elezione in proprio di un Presidente e due Vice Presidenti;
l) la nomina di un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di amministrazione, nel qual caso il nominativo non avrà diritto al voto;
m) la nomina di un cassiere – tesoriere fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
n) l’elaborazione del regolamento di applicazione dello statuto e dei regolamenti interni del Consiglio da approvare in Assemblea.
ARTICOLO 18 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque non meno di tre volte l’anno. Dovrà altresì convocarlo allorquando gliene venga fatta domanda da tre Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di urgenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza del numero minimo di Consiglieri previsto dallo Statuto. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti. Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione, entro sei mesi. La cooptazione sarà sottoposta all’approvazione della prima Assemblea ordinaria.
L’elezione del nuovo Consigliere deve avvenire con voto segreto.
ARTICOLO 19 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, ne cura l’andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’attenzione delle relative deliberazioni, amministra il Consorzio anche attraverso il direttore nominato, fornendo al medesimo i necessari strumenti, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il bilancio.
Il Presidente può delegare alcune sue mansioni al VicePresidente o ad altri Consiglieri. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sta in giudizio e procede a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell’interesse del Consorzio.
ARTICOLO 20 – COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, nonché da due membri supplenti. Il presidente viene eletto tra i membri effettivi con votazione palese. Il Collegio Sindacale ha i seguenti compiti:
a) vigilare sulla gestione amministrativa del Consorzio, nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
b) assistere alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) esaminare il bilancio consuntivo, con riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza alle scritture contabili e riferirne all’Assemblea.
Il Collegio Sindacale rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e comunque viene sciolto insieme ad esso. I membri effettivi del Collegio Sindacale sono convocati alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Possono essere eletti nel Collegio Sindacale anche i non soci. I membri supplenti, seguendo l’ordine del numero dei voti ottenuti in Assemblea, sostituiscono uno o più membri effettivi nel caso di dimissioni o cessazione definitiva per qualsiasi motivo. Se colui che è sostituito ricopriva la carica di Presidente del Collegio Sindacale si procede, dopo la reintegrazione, ad una nuova votazione per la nomina del Presidente.
ARTICOLO 21 – COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico è costituito da un numero variabile di membri, non inferiore a tre, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione designerà all’interno del Comitato Tecnico un membro che assumerà le funzioni di Segretario del Comitato stesso. Al Comitato è demandato:
a) la formazione della Commissione di degustazione per la verifica dell’idoneità organolettica del prodotto, secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione;
b) l’esame dei problemi di carattere tecnico sui quali il Consiglio ritiene di richiedere il parere;
c) lo studio delle iniziative la cui adozione s’intende suggerire al Consiglio di Amministrazione per la migliore realizzazione dello scopo sociale e dei programmi decisi dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri sarà composto di tre membri, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente e determineranno la procedura dei lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente statuto. Tale procedura deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione che ne disporrà la comunicazione ai soci con le forme in uso. I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno deliberare inappellabilmente sulle controversie tra Consorzio e Soci.
ARTICOLO 23 – CARICHE SOCIALI
Tutti gli eletti alle cariche Sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza, rimangono in carica fino***a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio Sindacale, qualora i membri non siano Soci; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell’espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. Le,relative modalità di erogazione e l’eventuale forfetizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.
ARTICOLO 24 – FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito:
a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai Soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
b) dall’erogazione e dai lasciti costituiti a favore del Consorzio e dell’eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
ARTICOLO 25 – BILANCIO
Ogni anno deve essere compilato il Conto consuntivo al Collegio Sindacale al trentuno dicembre, da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il conto consuntivo al Collegio Sindacale almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di avanzo di gestione, lo stesso sarà riportato a nuovo nell’esercizio successivo. In caso di disavanzo di gestione, esso sarà colmato attingendo al Fondo di Riserva, salvo il ripristino del Fondo stesso con successivi avanzi di gestione.
ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori. La destinazione e l’uso dei marchi di proprietà del Consorzio saranno regolati dall’Assemblea stessa.
ARTICOLO 27 – SANZIONI PER INFRAZIONI
Le infrazioni allo statuto ed al suo regolamento di applicazione ed al regolamento di applicazione dei marchi consortili di cui all’art. 13, saranno punite con i seguenti provvedimenti:diffida, sospensione dei diritti Sociali dai sei mesi ad un anno, sospensione dell’uso del marchio per un periodo da un mese ad un anno, espulsione.
La diffida, la sospensione e l’espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni; mentre sarà adottata senz’altro la sospensione dell’uso del marchio per l’uso improprio dello stesso, ovvero il provvedimento di espulsione, quando la trasgressione acquisti particolare gravità sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio del Consorzio od al marchio da quest’ultimo utilizzato.
La vendita dei vini Chianti Colli Senesi e Vin Santo del Chianti Colli Senesi ad un prezzo unitario inferiore a quello minimo indicato a tenore dell’Art. 11, con qualunque modalità sia effettuata ed in qualunque modo si raggiunga tale risultato, sarà ritenuta infrazione di particolare gravità punibile con l’espulsione.
La mancata corresponsione dei contributi di cui all’Art. 9, nei termini previsti dallo Statuto comporta automaticamente l’immediata sospensione dei diritti sociali.
Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto del Consorzio al recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del socio moroso.
Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito al Consorzio sono considerate infrazioni allo statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato. Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti del Consorzio, non esclude l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO 28 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Tutte le sanzioni di cui all’Art. 27 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; nell’attesa il Presidente del Consorzio potrà disporre l’immediata sospensione, in via cautelare, del Socio dal godimento dei diritti sociali.
Il Presidente dovrà contestare l’addebito all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l’eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.
Scaduto il termine di cui al comma precedente e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito.
L’accertata insussistenza dell’addebito contestato al Socio ne determina automaticamente la riammissione al godimento dei diritti sociali.
Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all’interessato entro cinque giorni dalla data della relativa; contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l’interessato potrà proporre ricorso al collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La presentazione del ricorso sospende l’applicazione della sanzione.
Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni dall’avvenuta notorietà delle ,medesime, purchè queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti. In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso. La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l’azione del Socio, il quale rinunzia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive del Consorzio.
ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, saranno applicabili le disposizioni di legge.